Un bacio non voluto e scatta la violenza sessuale


A fronte di un fugace e repentino bacio, non voluto, un soggetto può rispondere del grave reato di violenza sessuale?

Va premesso che il reato di violenza sessuale è punito dall'art. 609 bis del codice penale che sanziona la condotta di colui che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

La pena prevista è quella della reclusione da sei a dodici anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La Corte di Cassazione ha precisato che, nel caso di specie, ci si trova certamente di fronte al compimento, da parte dell'imputato, di un "atto sessuale".

La giurisprudenza di questa Corte è infatti uniformemente orientata nel ritenere tale il "bacio" anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra (Sez. 3 n. 41536, 29 ottobre 2009, non massimata; Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007 - dep. 02/07/2007, Greco, Rv. 236964), venendo rimarcata da entrambi i suddetti arresti la irrilevanza di distinzioni fondate sull'intensità dell'atto (tale in ipotesi da escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e riservare la nozione di atto sessuale solo quelli più penetranti) e considerando invece l'idoneità in ogni caso dell'atto a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo.

Premessa la natura univocamente sessuale del bacio sulla bocca, la condotta sanzionata dall'articolo 609-bis cod. pen. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se "fugace" ed "estemporaneo" (i.e. "repentino"), tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.

Si è anche ritenuto che la violenza richiesta per l'integrazione del reato de quo non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo.

Nel caso di specie risultava dalla deposizione della persona offesa che la medesima, dopo avere scambiato cordiali convenevoli dinanzi alla macchinetta del caffè con un proprio collega, aveva ripreso il suo lavoro, indossando delle cuffiette (verosimilmente per ascoltare musica) e che, a quel punto, l'imputato l'aveva afferrata da tergo, buttata contro il muro e baciata in bocca.

I Giudici hanno ritenuto provata la responsabilità dell'imputato e, previa applicazione dell'attenuante speciale di cui al 3 comma dell'art. 609 bis c.p., hanno condannato il medesimo alla pena di legge.


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