Cosa ha statuito la Corte Costituzionale? In particolare, la Consulta ha è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell’articolo 583-quinquies nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata – reclusione da otto a quattordici anni – sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il secondo comma dello stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la condanna o il patteggiamento per il reato in questione comporta l’interdizione automatica e perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, anziché prevedere che tale pena accessoria sia applicabile facoltativamente dal giudice, in base agli ordinari criteri discrezionali e nel rispetto del limite legale di durata massima di dieci anni. Hai ricevuto una notifica o un avviso relativo ad un procedimento penale ? Non esitare a contattare lo Studio Legale Turconi che ti fornirà immediata assistenza e supporto.
La Corte, accogliendo le censure sollevate dai Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Taranto, Bergamo e Catania riguardo al primo comma dell’articolo 583-quinquies, in particolare, ha riscontrato la violazione degli articoli 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, quanto ai principi di proporzionalità, individualizzazione e finalità rieducativa della pena, per il carattere eccessivamente rigido del trattamento sanzionatorio disposto dalla norma in scrutinio.
La Corte ha sottolineato che l’inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore del “codice rosso” con la trasformazione dello sfregio e della deformazione del viso da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie delittuosa autonoma corrisponde a una valida ratio di tutela della persona, attesa la dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno.
Tuttavia, a fronte di un minimo edittale molto elevato e di una gamma multiforme di condotte punibili, la mancata previsione di un’attenuante comune per i fatti di lieve entità – ha osservato la Corte – determina il rischio di irrogazione di una pena eccessiva in concreto, quindi insensibile al giudizio sulla personalità del reo e inidonea allo scopo della sua risocializzazione.
Quanto al secondo comma dell’articolo 583-quinquies del codice penale, la Corte ha rilevato che la notevole latitudine della descrizione tipica del reato in questione comporta che possano a essa ricondursi condotte, più tenui delle altre, rispetto alle quali l’applicazione automatica e la durata indefinita della pena accessoria risultino ingiustificate, onde la necessità costituzionale di rimuovere i caratteri di obbligatorietà e perpetuità della sanzione interdittiva.
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