Parte civile e rifusione delle spese

Va premesso che, in caso di condanna dell'imputato, il Giudice può liquidare il risarcimento del danno subito dalla persona offesa costituita parte civile nonchè le spese legali dalla medesima sostenute ponendole a carico dell'imputato.

Va sempre disposta la liquidazione delle spese di parte civile in caso di deposito di conclusioni e nota spese ai sensi dell'art. 541 c.p.p. ?

Una recente sentenza della Suprema Corte prende una posizione netta sul tema rigettando la domanda del difensore di parte civile.

La recente sentenza della Cassazione penale (Sez. 6^, sentenza n. 24340/2025, 29 maggio - 2 luglio 2025), ha statuito che, in tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese.

In questo caso, a fronte di un processo 'cartolare' e, quindi, non partecipato, il difensore della parte civile si era limitato a depositare telematicamente conclusioni e nota spese chiedendone la liquidazione.

La domanda del difensore è stata rigettata dalla Corte in virtù del fatto che la difesa di parte civile non avesse apportato alcun contributo alla fase processuale.

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