La circostanza attenuante in questione è prevista dal comma 7 dell'art. 589 bis del codice penale e si configura qualora l'evento mortale non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole e, in tali casi, la pena applicabile sarà ridotta sino alla metà. La Corte di Cassazione con recente sentenza (n. 20369/2025) ha affrontato l'ipotesi in cui un soggetto abbia deciso di farsi trasportare in auto da un guidatore nella consapevolezza del suo stato di ebbrezza alcolica. Tale condotta si può ritenere colposa e si può affermare che abbia inciso causalmente nella determinazione dell'evento ? La Suprema Corte ha dato una risposta negativa al quesito posto alla sua decisione stabilendo che non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 bis, comma settimo, codice penale, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranea. Pertanto, nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso rilevanza causale al comportamento delle vittime che avevano deciso di viaggiare a bordo di un'auto condotta da soggetto in palese stato di ebbrezza alcolica. Hai ricevuto una notifica nell'ambito di un procedimento penale ? Sei stato coinvolto in un incidente stradale, ti hanno ritirato la patente e sei stato notiziato della pendenza di un procedimento penale a tuo carico ? Contatta immediatamente lo Studio Legale Turconi che potrà fornirti una completa e approfondita assistenza in ambito penale.Omicidio stradale e attenuante del concorso di colpa della vittima.
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