Oltraggio a pubblico ufficiale: la Cassazione ribadisce il requisito delle “più persone” La decisione Necessiti di una consulenza in ambito penale ? Devi presentare un ricorso per Cassazione e stai cercando un avvocato penalista Cassazionista?
Con la recente Cassazione Penale Sez. 6 n. 33020/2024, la Corte di Cassazione torna a chiarire i presupposti del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p., soffermandosi in particolare sul requisito della presenza di più persone.
Il caso
L’imputato era stato condannato per aver rivolto espressioni offensive nei confronti di un pubblico ufficiale in luogo pubblico. La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo integrato il reato anche in ragione della presenza di più soggetti che avevano percepito le frasi ingiuriose.
La difesa proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, l’assenza del requisito della pluralità di persone, nonché l’inattendibilità delle testimonianze e la carenza dell’elemento soggettivo.
Il principio di diritto
La Suprema Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato: ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 341-bis c.p., l’offesa deve avvenire alla presenza di almeno due persone, che siano:
- estranee alla Pubblica amministrazione (i cosiddetti “civili”), oppure
pubblici ufficiali presenti non per ragioni di servizio connesse al fatto.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d’appello, che aveva accertato la presenza di almeno due soggetti in grado di percepire le espressioni offensive.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Parimenti inammissibili sono state ritenute le ulteriori censure difensive (relative all’idoneità offensiva delle frasi e alla consapevolezza della qualifica del pubblico ufficiale), in quanto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
Osservazioni
La pronuncia conferma due principi fondamentali:
- il requisito della “pubblicità” dell’offesa, che richiede la presenza di almeno due persone effettivamente in grado di percepirla;
- i limiti del giudizio di cassazione, che non consente una rivalutazione del merito né l’introduzione di questioni nuove.
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento rigoroso volto a delimitare con precisione l’ambito applicativo del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, evitando interpretazioni estensive del requisito della presenza di più persone.
Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un utile richiamo per operatori del diritto e difensori: nei procedimenti per oltraggio a pubblico ufficiale, la verifica della concreta presenza di almeno due soggetti “terzi” rispetto alla Pubblica amministrazione assume rilievo decisivo ai fini della configurabilità del reato.
Al contempo, la pronuncia evidenzia l’importanza di articolare compiutamente le doglianze già nei gradi di merito, pena la loro inammissibilità in sede di legittimità.
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