Maltrattamenti in famiglia: l'infedeltà del coniuge non giustifica la violenza
Con la sentenza n. 15588 del 29 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: l'infedeltà del partner non consente di invocare l'attenuante della provocazione nel reato di maltrattamenti in famiglia.
Il caso riguardava un uomo condannato per aver sottoposto la moglie a reiterate condotte di violenza fisica e psicologica protrattesi nel tempo. La difesa aveva sostenuto che tali comportamenti fossero stati determinati dalla scoperta dell'infedeltà della donna, chiedendo il riconoscimento dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, n. 2, c.p.
La Suprema Corte ha respinto tale impostazione, ricordando che il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, caratterizzato da una pluralità di condotte offensive che si susseguono nel tempo. Proprio questa natura è incompatibile con la provocazione, che presuppone invece uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto immediatamente seguito dalla reazione dell'autore.
Secondo i giudici, anche quando l'infedeltà del coniuge sia effettivamente avvenuta, essa non può trasformarsi in una causa di attenuazione della responsabilità per chi pone in essere una sistematica condotta di sopraffazione, vessazione e violenza.
La decisione conferma così un orientamento rigoroso volto a garantire una tutela effettiva delle vittime di violenza domestica, ribadendo che nessun comportamento del partner può giustificare o attenuare una serie di maltrattamenti protratti nel tempo.
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