La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l’adempimento di un’obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest’ultima il medesimo rango giuridico dell’obbligo inadempiuto (sentenza n. 1391-2025). 1. Premessa 3.1. Il principio affermato egli aveva percepito 56.500 € di TFR, 4.1. La questione Hai ricevuto una notifica nell'ambito di un procedimento penale ? Sei stato denunciato ? Ti serve assistenza legale per presentare una denuncia querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare? Contatta immediatamente lo Studio Legale Turconi che potrà fornirti una completa e approfondita assistenza in ambito penale.
La sentenza in commento affronta un tema di grande rilevanza pratica: la configurabilità del reato di cui all’art. 570-bis c.p. in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento e i limiti entro i quali l’imputato può invocare una condizione economica sfavorevole o l’adempimento di obbligazioni concorrenti.
La Corte di Cassazione annulla la decisione assolutoria del Tribunale di Salerno, evidenziando due errori fondamentali:
una valutazione illogica dello stato di indigenza dell’imputato;
un’erronea applicazione dell’art. 570-bis c.p. in relazione al preteso “conflitto di doveri”.
2. Il quadro normativo: l’art. 570-bis c.p.
L’art. 570-bis c.p. punisce chi si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile o di mantenimento stabilito dal giudice.
La norma richiama, quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 570 c.p., che prevede pene alternative (reclusione o multa).
3. Il primo profilo di censura: l’erronea valutazione dell’indigenza
La Corte ribadisce un orientamento consolidato:
👉 l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole.
Non basta essere formalmente disoccupati.
Non basta avere difficoltà economiche.
Non basta aver destinato somme ad altri debiti.
3.2. L’errore del Tribunale
Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato in “vera e propria indigenza”, ma:
13.900 € di NASpI,
e aveva avuto redditi fino a pochi mesi prima.
La Cassazione definisce questa valutazione manifestamente illogica, perché non vi è alcuna connessione logica tra le premesse (ingenti somme percepite) e la conclusione (indigenza).
3.3. Rilievo pratico
La decisione conferma che:
🔹 il genitore non può autodefinirsi “indigente” se ha avuto disponibilità economiche rilevanti, anche se poi le ha spese;
🔹 la gestione delle risorse è rilevante ai fini del dolo: se si decide di destinare il denaro ad altro, il mancato pagamento è volontario.
4. Il secondo profilo: il conflitto di doveri e le obbligazioni “morali”
L’imputato aveva sostenuto di aver utilizzato le somme ricevute per:
restituire 40.000 € alla sorella (debito “morale”),
pagare altri debiti non meglio precisati.
Il Tribunale aveva ritenuto ciò sufficiente a escludere il dolo.
4.2. La risposta della Cassazione
La Corte è netta:
👉 l’obbligo di mantenimento dei figli ha rango superiore rispetto a qualsiasi obbligazione di natura morale o civilistica non alimentare.
Il conflitto di doveri può assumere rilievo solo se:
i doveri hanno pari rango giuridico,
e il soggetto non può adempiere entrambi.
Non è questo il caso.
4.3. Il principio di diritto
La Cassazione ribadisce che:
il genitore non può scegliere di adempiere un debito morale o ordinario e non pagare il mantenimento;
l’art. 2751 n. 4 c.c. attribuisce privilegio ai crediti alimentari;
il mancato pagamento, se volontario, integra il dolo del reato.
5. La decisione: annullamento con rinvio
La Corte annulla la sentenza e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
Il nuovo giudice dovrà:
riesaminare la capacità economica dell’imputato,
valutare il dolo alla luce delle somme effettivamente disponibili,
escludere qualsiasi rilevanza scriminante dei debiti morali.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza è importante perché:
✔ riafferma la centralità dell’interesse dei minori
Il mantenimento dei figli è un obbligo primario, inderogabile e prioritario.
✔ chiarisce i limiti della “indigenza” come causa di esclusione del dolo
Non basta dichiararsi poveri: occorre dimostrare un’impossibilità assoluta e non imputabile.
✔ esclude che obbligazioni morali o debiti ordinari possano giustificare il mancato pagamento
Il genitore non può “scegliere” quali obblighi adempiere.
✔ fornisce un orientamento utile per la pratica forense
La difesa dell’imputato deve dimostrare non solo la difficoltà economica, ma la sua inevitabilità e incolpevolezza.
La parte civile e il PM possono valorizzare la gestione delle risorse come indice del dolo.
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