Intervento della Corte Costituzionale sulle pene sostitutive

  • Intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 29 luglio 2025, in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e reati ostativi previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario.
    La Corte Costituzionale ha ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze.

  • L’art. 59 della L. 689/1981, come modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs.150/2022), vieta in via assoluta l’applicazione delle pene sostitutive (come lavori socialmente utili, detenzione domiciliare) per chi è condannato per un reato incluso nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti “reati ostativi”), a meno che non sussista una specifica attenuante (oggi praticamente inapplicabile).

  • In particolare, la controversia sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale riguardava anche il caso di un imputato infraventunenne condannato per violenza sessuale (art. 609‑bis c.p.), al quale il giudice del Tribunale di Firenze aveva ritenuto possibile applicare una pena sostitutiva, ma la norma lo vietava categoricamente.

  • Le questioni sollevate alla Corte Costituzionale

  • Si riteneva che la norma soprarichiamata violasse:

    • Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.),

    • Il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma),

    • E i criteri direttivi imposti dalla legge-delega (art. 76 Cost.).

La decisione della Corte

  • La Corte ha dichiarato le questioni non fondate.

    • È legittimo che il legislatore stabilisca oggettivamente quali reati escludano l’accesso alle pene sostitutive, analogamente a come fa per altri tipi di pena

    • Anche se la norma può apparire astratta, il legislatore ha un adeguato margine di discrezionalità, purché la scelta non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.

  • La Corte ha chiarito che la finalità rieducativa non impedisce di mantenere per i reati ostativi una preclusione alla pena sostitutiva, dal momento che anche altri obiettivi (come la prevenzione generale o la tutela della società) possono legittimare l’uso della detenzione.

  • Tuttavia, ha ribadito che anche per le pene detentive (quando applicabili) il legislatore e l’amministrazione penitenziaria devono garantire condizioni rispettose della dignità della persona e coerenti con la finalità rieducativa.





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