Indagini del Pubblico Ministero anche a favore dell'indagato?

Indagini del Pubblico Ministero: anche gli accertamenti a favore dell’indagato sono doverosi

Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, non deve ricercare esclusivamente gli elementi utili a sostenere l'accusa, ma è tenuto a considerare anche gli elementi favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la recente sentenza della Sesta Sezione penale n. 34812/2026, depositata il 29 settembre 2026, che torna a occuparsi del ruolo del pubblico ministero e degli obblighi connessi allo svolgimento delle indagini.

L'articolo 358 c.p.p.: il PM deve cercare anche ciò che è favorevole all'indagato

Il punto centrale della decisione riguarda l'art. 358 del codice di procedura penale, secondo cui il pubblico ministero, nello svolgimento delle attività di indagine, deve compiere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Non si tratta, quindi, di una semplice facoltà.

Secondo la Cassazione, quella prevista dall'art. 358 c.p.p. è una regola di condotta doverosa, strettamente collegata alla necessità che l'azione penale venga esercitata soltanto quando le indagini siano complete e adeguate.

Il principio assume particolare importanza perché conferma che il pubblico ministero, pur essendo il magistrato titolare dell'azione penale, non può concepire l'indagine preliminare come una ricerca esclusivamente orientata alla dimostrazione della responsabilità dell'indagato.

Il pubblico ministero non deve essere un "avversario" dell'indagato

La pronuncia offre quindi uno spunto importante anche sul ruolo del PM nel processo penale.

Il pubblico ministero non è una parte privata interessata esclusivamente alla condanna dell'indagato. Il suo compito istituzionale impone di svolgere un'attività di ricerca della prova caratterizzata da completezza e imparzialità.

Questo significa che, quando nel corso delle indagini emergono elementi potenzialmente favorevoli alla persona sottoposta ad accertamenti, tali elementi non possono essere ignorati.

La Cassazione precisa, tuttavia, un aspetto altrettanto importante: l'art. 358 c.p.p. non significa che il pubblico ministero debba necessariamente aderire alle richieste investigative formulate dalla difesa.

La valutazione sull'opportunità e sulla rilevanza dei singoli accertamenti rimane affidata al magistrato procedente.

La violazione dell'art. 358 c.p.p. comporta automaticamente un reato?


La risposta della Cassazione è negativa.

La sentenza n. 34812/2026 chiarisce infatti che l'eventuale violazione della regola prevista dall'art. 358 c.p.p. non determina automaticamente la configurabilità del delitto di rifiuto di atti d'ufficio.

La norma impone certamente al pubblico ministero una regola di condotta, ma occorre distinguere il piano processuale da quello penale.

In particolare, per integrare il delitto previsto dall'art. 328 c.p., l'atto omesso deve essere un atto doveroso e vincolato, da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia.


Non è sufficiente, quindi, dimostrare che il PM avrebbe potuto svolgere ulteriori accertamenti o che avrebbe potuto approfondire una determinata circostanza.

Occorre verificare, caso per caso, se esistesse uno specifico obbligo giuridico di compiere quell'atto.

Le indagini preliminari devono essere complete

La decisione della Cassazione assume particolare rilievo anche alla luce della funzione delle indagini preliminari.

L'attività investigativa del pubblico ministero non dovrebbe essere orientata esclusivamente alla raccolta di elementi a carico dell'indagato, ma deve consentire di arrivare a una valutazione complessiva del fatto.

Proprio per questo l'art. 358 c.p.p. rappresenta una disposizione di garanzia particolarmente importante.

La difesa può quindi evidenziare al pubblico ministero la presenza di elementi, documenti, persone informate sui fatti o circostanze che potrebbero assumere rilevanza favorevole per l'indagato, sollecitando il compimento dei relativi accertamenti.

Ciò non significa che il PM sia obbligato ad accogliere ogni richiesta investigativa della difesa, ma impone che l'attività di indagine sia svolta nel rispetto della funzione attribuita dalla legge al pubblico ministero.

Una sentenza importante per la difesa penale

La sentenza n. 34812/2026 rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di considerare le indagini preliminari come una fase destinata all'accertamento completo dei fatti e non come una mera attività finalizzata alla costruzione dell'accusa.

Per la difesa penale assume quindi particolare importanza la capacità di individuare tempestivamente gli elementi favorevoli all'indagato e di sottoporli all'attenzione dell'autorità giudiziaria, anche attraverso specifiche iniziative investigative.

L'art. 358 c.p.p. costituisce, sotto questo profilo, uno strumento di particolare rilievo per garantire che l'attività investigativa tenga conto anche delle circostanze potenzialmente idonee a escludere o ridimensionare la responsabilità penale.

In sintesi


La Cassazione, con la sentenza n. 34812/2026, ribadisce tre principi fondamentali:

il pubblico ministero deve svolgere accertamenti anche a favore dell'indagato;

l'obbligo previsto dall'art. 358 c.p.p. è una vera e propria regola di condotta funzionale alla completezza delle indagini
;

la violazione dell'art. 358 c.p.p., tuttavia, non integra automaticamente il reato di rifiuto di atti d'ufficio, essendo necessario verificare la concreta esistenza di un obbligo penalmente rilevante.

La pronuncia conferma dunque l'importanza di una difesa penale attiva già durante le indagini preliminari, fase nella quale l'attività investigativa può assumere un ruolo determinante per l'evoluzione successiva del procedimento.


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