Diffamazione e social network

Diffamazione e social network

La Cassazione interviene, con sentenza n. 29458/2025, chiarendo il concetto di 'presenza' della persona offesa al fine di distinguere tra diffamazione aggravata e ingiuria (ora depenalizzata) con riferimento alla pubblicazione di un video offensivo sulla piattaforma social TikTok.

Cosa afferma la Corte di Cassazione ?

E' “dirimente, ai fini della sussistenza del reato in esame, delineare il concetto di “presenza“: se tradizionalmente esso implica necessariamente la presenza fisica (in unità di tempo e di luogo, di offeso e terze persone), i moderni sistemi tecnologici ne rendono necessaria una specificazione, consentendo questi di realizzare situazioni in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive, sostanzialmente equiparabili alla presenza fisica (call conference, audioconferenza o videoconferenza)“.

In generale, si è statuito che “si configura il delitto di diffamazione ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, vale a dire quando tra l’offensore e l’offeso non sia possibile instaurare un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest’ultimo un contraddittorio immediato, con possibilità di replica“.

E' stato, nello specifico, ritenuto integrato il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa – e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone – nell'ipotesi di una dichiarazione offensiva resa nel corso di un’intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un “sms” al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell’ingiuria, è necessario che tra l’offensore e l’offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest’ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale parità delle armi.

Prendendo in considerazione  l'ipotesi di frasi pronunciate in un video pubblicato sui social-media, nella specie “Tik Tok”, la Cassazione è pervenuta alla medesima conclusione statuendo che 'al momento della trasmissione del video in diretta, la circostanza che la persona offesa vi abbia assistito, non consente di affermarne la presenza nel senso sopra specificato, atteso che la pur prevista possibilità di inserire contestualmente dei commenti alle immagini e alle frasi pronunciate nel video, costituisce uno strumento di interlocuzione limitato che non mette in rapporto diretto e paritario offensore e offeso e perciò non garantisce un contraddittorio immediato, reale ed effettivo“.

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