Dichiarazioni spontanee dell'indagato e utilizzabilità

Recente intervento della Suprema Corte in merito al regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona indagata in procedimento penale senza l'assistenza del difensore dinnanzi alla polizia giudiziaria.

Sono utilizzabili tali dichiarazioni spontanee in sede di giudizio abbreviato? 

La risposta della Cassazione è in senso affermativo ma con alcune precisazioni.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, condiviso dal Collegio giudicante, in tema di giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta a indagini nell’immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Rv. 285110 – 01; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466 – 02; Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, Rv. 283740 – 01; Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Rv. 280860 – 01).


La difesa dell'imputato censurava, in sede di appello, che dette dichiarazioni, in realtà, non fossero spontanee, essendo state trasfuse in un “verbale di sommarie informazioni” ex art. 351 cod. proc. pen.; l'indagato, indiziato di avere commesso un reato, avrebbe dovuto essere ascoltato sin dall’inizio quale persona sottoposta alle indagini, con la conseguente inutilizzabilità patologica delle sue dichiarazioni, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del codice di rito.

Tuttavia la difesa, mentre nell’atto di appello aveva censurato la “utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato” nell’immediatezza del fatto ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., nel ricorso non ha contestato la correttezza del suddetto principio, richiamato dalla Corte territoriale, ma ha sostenuto che in realtà le dichiarazioni del ricorrente furono “trasfuse in un ‘verbale di sommarie informazioni’ ex art. 351 c.p.p.” e che gli operanti, “aperto un verbale di sommarie informazioni”, avevano “quindi formulato domande alle quali la persona sentita era tenuta a rispondere”.

La Suprema Corte ha statuito, dichiarando inammissibile il ricorso de quo, che la circostanza dedotta nel ricorso (per la prima volta e senza allegazione dell’atto) è smentita dall’allegato n. 4 alla informativa di reato del 20 novembre 2015, costituito dal “verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'indagato” il giorno precedente, atto dallo stesso sottoscritto, nel quale egli “spontaneamente riferisce” esattamente quanto riportato nella nota a pagina tre della sentenza impugnata.

Tale vicenda conferma quanto sia fondamentale rivolgersi da subito ad un avvocato penalista al fine di ottenere pronta e specializzata assistenza e difesa in ambito penale.

Hai ricevuto una notifica in ambito penale? Sei stato convocato dalla polizia giudiziaria al fine di rendere una dichiarazione? Contatta immediatamente lo Studio Legale Turconi che ti fornirà una completa, approfondita e immediata assistenza difensiva.





Consulenza

Contattaci compilando il seguente form o su WhatsApp

Nembro

Bergamo

(+39) 338 4272535

avv.turconi@gmail.com

Si riceve previo appuntamento

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.

dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR

Invia