Blocco stradale e diritto di manifestare: la Procura di Torino solleva dubbi di costituzionalità In particolare, la Procura sottolinea che 'nel trasformare un diritto in delitto, il legislatore non ha effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco conforme ai valori costituzionali, valutando i fondamentali diritti di libertà individuale e collettiva come recessivi rispetto all’interesse alla circolazione. Andava considerato che, per gli scioperi, la giurisprudenza riconosce che la protesta sindacale si esplica legittimamente con modalità che vanno ben oltre la mera astensione dal lavoro, compreso il picchettaggio, purché non trasmodi in violenza o minaccia. A ragionare altrimenti, verrebbero incriminati per blocco stradale perfino gli operai che, radunatisi in massa davanti all’azienda, occupando il manto stradale prospiciente, ostacolino la circolazione“. Necessiti di una consulenza in ambito penale ?
La Procura di Torino ha chiesto al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla nuova disciplina del cosiddetto “blocco stradale”, introdotta dal decreto sicurezza del 2025.
La vicenda nasce da una manifestazione di protesta contro il conflitto nella Striscia di Gaza, durante la quale circa duecento persone avrebbero impedito la circolazione lungo il raccordo della tangenziale Torino-Caselle occupando la carreggiata con il proprio corpo.
Secondo la Procura, la norma che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il blocco della circolazione realizzato da più persone riunite rischia di comprimere in modo eccessivo diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di riunione e il diritto di sciopero. Viene evidenziato come rallentamenti o interruzioni del traffico rappresentino spesso una conseguenza fisiologica delle manifestazioni pubbliche e delle forme di protesta collettiva.
La memoria sottolinea inoltre un possibile contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, poiché la disciplina del blocco stradale mediante il proprio corpo risulterebbe più severa rispetto ad altre condotte analoghe previste dalla stessa normativa sulla circolazione stradale.
Particolarmente rilevante è il rilievo relativo all’elemento soggettivo del reato: nella nuova fattispecie sarebbe sufficiente la semplice consapevolezza di ostacolare il traffico, anche quando la finalità perseguita sia esclusivamente quella di manifestare o protestare.
La questione potrebbe quindi offrire alla Corte costituzionale l’occasione per pronunciarsi sul delicato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero, diritto di protesta e tutela della libera circolazione.
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